Detrazione box auto rinnovato nel 2020: come usufruirne

Gli incentivi sulle ristrutturazioni si sono rivelati una strategia vincente per rivitalizzare il settore edilizio e dare una rinnovata spinta al comparto immobiliare delle compravendite. Gli incentivi e le detrazioni si applicano anche sui box auto, in particolare la detrazione box auto – fino al 50% delle spese – riguarda le opere di rifacimento e ristrutturazione di questa tipologia immobiliare rientrante nella categoria catastale delle pertinenze. L’accesso al beneficio è soggetto al possesso di requisiti specifici.

Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione

L’agevolazione relativa all’acquisto e ristrutturazione di un box auto e opere di rifacimento e miglioramento dei locali adibiti a parcheggio consiste in un “rimborso” delle spese fino al 50% del costo totale della ristrutturazione; le spese – da presentare in sede di dichiarazione dei redditi – per poter essere riconosciute devono essere “parlanti”, vale a dire documentate da ricevute incontestabili, come per esempio i bonifici.

Le tipologie di lavori e spese ammessi in detrazione riguardano:

  • le riparazioni e la sostituzione di parti o strutture intese a rinnovare quelle presenti nel box esistente;
  • la nuova costruzione di garage o posti auto con attribuzione catastale di pertinenza, anche in caso di proprietà comune (per esempio, in condominio)
  • l’acquisto di box o posti auto di pertinenza e di nuova costruzione.

L’importo massimo detraibile è pari a 96.000 € per ciascuna unità immobiliare. Le tipologie di posto auto che possono essere ristrutturati usufruendo delle agevolazioni fiscali sono:

  1. Box auto interrati;
  2. Box auto fuori terra (superficiali);
  3. Garage;
  4. Posti auto coperti e scoperti.

Le strutture adibite a parcheggi possono essere di proprietà individuale o comune (in condominio). Requisito fondamentale è che siano catastalmente classificati come pertinenza (secondo la definizione dell’art. 817 del Codice Civile di cose e ambienti destinati in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa). La definizione di “pertinenza” non implica che l’elemento in causa – il box – sia un locale contiguo all’immobile abitativo.

La specifica relativa ai lavori che danno diritto all’agevolazione è la stessa prevista per tutte le altre ristrutturazioni edilizie, vale a dire le opere di manutenzione ordinaria (tinteggiatura delle pareti, sostituzione della serranda, opere di miglioramento energetico e sicurezza).

Attenzione! Se le opere di ristrutturazione sono intese dal proprietario al cambio di destinazione d’uso, le spese per i lavori non sono eleggibili per la detrazione e il godimento del beneficio fiscale.

Nel caso, invece, di nuova costruzione del box, è possibile usufruire delle detrazioni se in possesso di regolare permesso di costruire e della qualifica di pertinenza.

Se il box (garage o posto auto) viene acquistato come pertinenza dell’abitazione ancora in fase di costruzione o ristrutturazione, il contribuente acquirente che subentra può richiedere l’agevolazione fiscale solo per le spese relative alla sua realizzazione o ristrutturazione; ciò significa che il venditore (privato o azienda costruttrice) dovrà rilasciare un’attestazione indicante gli importi relativi alle opere svolte e i costi detraibili.

Aspetti fiscali delle detrazioni per ristrutturazioni

L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione sull’imposta IRPEF fino al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione. Il limite massimo di spesa ammissibile è di 96.000 €, ciò significa che si possono portare in detrazione fino a 48.000 € (appunto, il 50% di 96.000 €). Il rimborso viene erogato in 10 rate annuali di pari importo e addebitate sul conto del contribuente direttamente o tramite il sostituto di imposta in busta paga. Supponendo una spesa per la ristrutturazione del box di 40.000 € complessivi, si possono portare in detrazione 20.000 € (il 50% della spesa totale), in 10 rate da 2000 € l’anno.

Il requisito fondamentale per fare in modo che le spese effettuate siano riconosciute ai fini della detrazione è il pagamento tracciabile, ossia i pagamenti ai fornitori e agli esecutori delle opere deve essere fatto mediante bonifico postale o bancario, all’interno del quale risultano chiaramente:

  1. la causale del versamento con il riferimento alla norma di legge (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
  2. il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione,
  3. il codice fiscale o partita IVA di chi riceve il pagamento;
  4. numero e data della fattura.

Tutte le altre modalità di pagamento – seppur tracciabili – quali assegno, carte di credito (anche ricaricabili), carte di debito (bancomat) o contanti – sono escluse e non danno accesso alle agevolazioni. Inoltre, è importante che le fatture siano intestate al contribuente che porterà in detrazione le spese, per cui in caso di proprietà cointestata, occorre decidere a quale dei due cointestatari intestare le fatture da portare in detrazione. Eventualmente, la detrazione spetta al familiare convivente qualora abbia effettivamente sostenuto la spesa e a condizione che sulla fattura sia riportate la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente.

Nel caso di versamento di più acconti, la detrazione spetta relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno e fino alla concorrenza del costo di ristrutturazione pattuito con l’impresa che realizza le opere.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43 del 18 dicembre 2016 chiarisce che in caso di mancato pagamento tramite bonifico, ma con altro mezzo di pagamento – per esempio l’assegno – è ancora possibile richiedere la detrazione a condizione che:

  • In caso di acquisto di box nuovo, nell’atto notarile siano indicati i pagamenti ricevuti dall’impresa che ha ceduto il box;
  • Il contribuente richieda e riceva dal venditore o impresa di ristrutturazioni la certificazione del costo di realizzazione delle opere e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’attestazione che i pagamenti corrisposti e accreditati a suo favore sono inclusi nella contabilità dell’impresa.

Per godere delle agevolazioni non è necessario che il box sia di pertinenza di un immobile con il requisito di prima casa, infatti, la detrazione si applica indistintamente ai box pertinenti alla prima casa, alla seconda o qualsiasi altra abitazione.

Quali sono i documenti da presentare e da conservare ai fini dell’agevolazione fiscale

I documenti necessari per attestare la proprietà dell’immobile in ristrutturazione e per accedere ai benefici sono:

  • atto di vendita o proprietà del parcheggio costruito o in fase di costruzione;
  • vincolo di pertinenza con un’unità abitativa di proprietà del contribuente beneficiario;
  • costi imputati per la ristrutturazione, dichiarati dal costruttore o realizzatore delle opere;
  • copie dei bonifici bancari o postali effettuati per i pagamenti.

Source: ProgEdil

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