Tinteggiatura pareti casa a fine locazione, da oggi nessun obbligo

Sono tantissime le persone in Italia che per diverse ragioni vivono in abitazioni in affitto. Pensiamo agli studenti universitari o ai lavoratori fuorisede oppure anche a quelle famiglie che non posseggono il denaro necessario per acquistare un immobile di proprietà e quindi sono costretti per motivi di studio, di lavoro o economici appunto a vivere in locazione. Essi rappresentano per i proprietari di case un’importante fonte annuale di entrate finanziarie.

Soggetti a cui non si può chiedere, tuttavia, come scopriremo, la tinteggiatura delle pareti di casa alla fine della locazione. Infatti, una volta dichiarata la disdetta dal contratto di affitto coi modi e tempi adeguati, l’affittuario non è obbligato a tinteggiare la casa prima di lasciarla, così come spesso era richiesto dai proprietari della stessa. Cerchiamo comunque di chiarire meglio questo aspetto, che spesso è stata fonte di accese diatribe tra questi ultimi e gli inquilini.

L’obbligo di tinteggiare l’abitazione prima di lasciarla

Sono stati i giudici della Corte di Cassazione ad affermare, nella sentenza 29329/2019, che è nulla la clausola e quindi l’obbligo per un inquilino al termine della sua locazione di dover ritinteggiare l’appartamento, a causa del deterioramento dovuto all’uso dello stesso. Tale obbligo, come dicevamo, è sempre stato oggetto di discussioni tra le parti, in quanto alcuni proprietari lo inserivano espressamente nel contratto, mentre altri invece lo pretendevano, anche se non indicato in tale documento.

La sentenza della Cassazione

Secondo i giudici, questa particolare prestazione, rifacendosi anche ad una precedente sentenza del 2013, non è mai dovuta, in quanto l’unica tipologia di compenso definita e prevista nel contratto di locazione è il canone di affitto. In particolare:

“La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art.79 della Legge 392/78, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.

In altre parole, la tinteggiatura non è mai dovuta, in quanto l’usura dei muri dell’immobile rientra nel normale deterioramento dello stesso dopo l’uso (come previsto dall’articolo 1590 del Codice Civile). Ciò quindi non implica alcun onere a carico dell’affittuario ai sensi della Legge 392 del 1978. L’unico “compenso” di cui si può disporre è quello relativo al canone di affitto.

Tale pronuncia, quindi, elimina di conseguenza una clausola extra del canone che forniva al locatore un vantaggio economico non dovuto. Pertanto, l’immobile deve essere riconsegnato a quest’ultimo nel normale stato in cui si trovi a seguito del suo utilizzo, commisurato quindi al periodo di locazione, ma non certamente rimesso a nuovo e quindi tinteggiato, pronto per un immediato affitto successivo.

Le garanzie per il proprietario di casa

A parte tale pronunciamento giuridico, che sostiene le ragioni dell’inquilino nei confronti di richieste non dovute da parte del proprietario dell’immobile, esistono comunque delle garanzie per quest’ultimo soggetto in caso di danni esterni o interni all’abitazione in locazione. Infatti esistono e si possono anche sottoscrivere delle assicurazioni per le case in affitto. Tali polizze, in pratica, si suddividono in tue tipologie.

La prima tutela il proprietario dell’immobile in locazione da eventuali danni cagionati da fattori esterni e indipendenti dall’inquilino. Si pensi ad esempio ad un’alluvione. Una seconda tipologia, invece, garantisce dai danni causati proprio dall’inquilino in maniera accidentale. Naturalmente, le singole compagnie assicuratrici prevedono ulteriori o specifiche clausole, che tutelano anche altri soggetti terzi (i vicini di casa, ad esempio) da eventuali danni.

Resta il fatto, comunque, dell’importanza della summenzionata sentenza della Corte di Cassazione, che offre una fondamentale garanzia per l’inquilino di una casa in locazione nei confronti del proprietario della stessa e di suoi pretesi diritti, ulteriori rispetto al tradizionale canone di affitto.

Spese a carico di inquilino e proprietario



Source: ProgEdil

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